Comunione o separazione dei beni. Quale scegliere? II parte

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Ieri abbiamo avuto modo di discutere sulla comunione legale dei beni, il regime patrimoniale “tipico” del matrimonio. Ma c’è un’alternativa che avevamo già annunciato e che riguarda la titolarità individuale, distinta e separata: la separazione legale dei beni, appunto. Questo regime patrimoniale è per legge adottato dai coniugi solo se questi manifestino esplicitamente la volontà in merito a questa regolazione, all’atto della celebrazione del matrimonio ma anche successivamente.

Nel caso in cui si scelga il regime patrimoniale della separazione legale dei beni, ciascun coniuge è titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente alla data del matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente. Al coniuge che è proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l’amministrazione dei questi.

Esistono poi altre forme alternative e intermedie sia al regime patrimoniale di comunione e che della separazione dei ben. C’è ad esempio la Comunione convenzionale Marito e moglie, che attraverso un accordo esplicito (come per la separazione dei beni) possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare in maniera diversa il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.

Ma all’atto pratico i coniugi hanno una libertà di regolazione comunque limitata, poiché con l’accordo possono solo ricomprendere nel regime di comunione legale alcuni beni personali non inclusi nella comunione. C’è poi il Fondo patrimoniale. Sempre dietro accordo tra i coniugi, inoltre, è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, ma sempre  con atto pubblico. Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo terzo, con atto pubblico o mediante testamento. Nel fondo patrimoniale possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito. Per ciò che attiene la proprietà e l’amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni.

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