Matrimoni celebrati all’estero riconosciuti in italia: l’ultima circolare

Oggi discuteremo l’ultima circolare del Ministero dell’Interno diramato a tutti i Comuni dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici in materia di trascrivibilità atti di matrimonio celebrati all’estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale.

Da questa circolare si evince come, qual’ora l’atto di richiesta di trascrizione non contenga l’espressa volontà manifestata dai coniugi, il riconoscimento del matrimonio celebrato all’estero non sia automaticamente valido per la giurisdizione italiana. Leggiamo da un estratto della circolare:

Sull’argomento, non può che confermarsi che il consenso di entrambi i coniugi costituisce sempre un requisito essenziale, di ordine sostanziale, alla sussistenza di un valido vincolo matrimoniale, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il matrimonio per chiara contrarietà all’ordine pubblico.

Quindi se la legge del paese straniero per mera forma costituisce un atto unilaterale, è necessario ricelebrare il matrimonio in Italia? Certo che no. Come spiega chiaramente la circolare:

A tal fine, si ritiene che in caso di richiesta di trascrizione in Italia dell’atto straniero di matrimonio (ai sensi del richiamato art. 63, comma 2, lettera c), che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la richiesta, espressa per iscritto, debba essere accolta quando la stessa sia stata presentata all’ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.

Che in parole povere significa: se la richiesta di trascrizione non contiene la volontà di matrimonio da entrambi i coniugi, basta che la coppia presenti una dichiarazione congiunta, anche in delega, di procedere alla trascrizione.

Può sembrare una cosa di poco conto ma se si considera che la legge che regola la trascrizione dei matrimoni contratti all’estero (L. 218/95) richiede necessariamente la volontà di entrambi i coniugi e che alcune leggi come quella marocchina non contengono questa volontà, la circolare è un punto chiarificatore per le ammistrazioni affinchè non ci sia ingiustizie, procedure diversificate e diritti negati dalla burocrazia.

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