Spesso si dimentica che anche per la chiesa si può contrarre un secondo matrimonio, ma solo in alcuni casi ben specifici come la vedovanza e la nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico, che deve avvenire in due istanze.
Per motivi di opportunità si vuole che il secondo matrimonio rispetti in genere un rito abbreviato con alcune accortezze: la sposa non vestirà di bianco (meglio optare per colori pastello) e non indosserà il velo; Non sarà accompagnata all’altare dal padre ma dal futuro marito; Verrà evitata la marcia nuziale. La cerimonia insomma verrà impostata su criteri di sobrietà anche se degnamente festosi.
In generale non ci sono dogmi che sanciscono ciò che è espressamente vietato da ciò che è consentito. Sarà opportuno consigliarsi con l’ufficiante della cerimonia circa gli accorgimenti possibili.
Per quanto riguarda i documenti invece rispondono a richieste specifiche che riguardano la vita passate di chi intende convolare a seconde nozze.
Innanzitutto è necessaria l’attestazione della nullità di matrimonio sancita dalla Sacra Rota, il tribunale ecclesiastico competente in esclusiva dei matrimoni religiosi. Bisogna ricordare a riguardo che per la chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento indissolubile. Si può solo dimostrare che all’atto della celebrazione c’era almeno una condizione per cui il matrimonio non doveva essere celebrato. In tal caso, per i motivi elencati nel precedente post è possibile ottenere l’autorizzazione per contrarre un secondo matrimonio di rito religioso.
Questo documento viene accompagnato dal certificato di Battesimo che verrà aggiornato dal parroco della chiesa di appartenenza con l’annotazione dell’avvenuto scioglimento per effetto della sentenza della Sacra Rota.
Più semplice il caso in cui uno o entrambi i coniugi siano vedovi. In questo caso basterà il certificato di vedovanza.
E’ interessante notare come per lo stato civile è possibile contrarre matrimonio prima dei 300 giorni trascorsi dalla morte del coniuge solo dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione del tribunale competente.
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